La legge costituzionale n. 1/2022 ha costituzionalizzato la primazia valoriale dell’ambiente inserendolo espressamente tra i principi caratterizzanti della Costituzione (art. 9 Cost.) e tra i limiti all’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Il contributo si sofferma anzitutto sulle ricadute della riforma dell’art. 9 Cost. sull’articolazione delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni definito dall’art. 117 Cost. al fine di verificare se la riforma costituzionale del 2022 abbia o meno, a due anni dalla sua entrata in vigore, inciso sull’assetto delle competenze legislative in materia. Sebbene dall’analisi nella giurisprudenza dell’ultimo biennio emerga un atteggiamento prudente del giudice delle leggi, si ritiene che la modifica costituzionale possa aprire nuovi spazi all’autonomia delle regioni e al sistema delle autonomie locali minando “l’assolutismo” del legislatore statale favorito dalle clausole di flessibilità con le quali la Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V del 2001 ha ridefinito gli equilibri tra legislazione statale e regionale sempre in favore della prima. Il contributo si sofferma poi sulla “scomoda coabitazione” dell’ambiente con gli altri interessi, valori primari di rango costituzionale presenti nell’art. 9 (paesaggio, patrimonio culturale) e 41 Cost. (iniziativa economica privata, salute, ambiente, sicurezza, libertà, dignità umana) arrivando ad escludere che la riforma abbia introdotto una gerarchia interna fra vecchi e nuovi valori primari e assoluti.
La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione: quale impatto sull’assetto delle competenze in materia ambientale?, 2024.
La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione: quale impatto sull’assetto delle competenze in materia ambientale?
Sau, Antonella
2024-01-01
Abstract
La legge costituzionale n. 1/2022 ha costituzionalizzato la primazia valoriale dell’ambiente inserendolo espressamente tra i principi caratterizzanti della Costituzione (art. 9 Cost.) e tra i limiti all’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Il contributo si sofferma anzitutto sulle ricadute della riforma dell’art. 9 Cost. sull’articolazione delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni definito dall’art. 117 Cost. al fine di verificare se la riforma costituzionale del 2022 abbia o meno, a due anni dalla sua entrata in vigore, inciso sull’assetto delle competenze legislative in materia. Sebbene dall’analisi nella giurisprudenza dell’ultimo biennio emerga un atteggiamento prudente del giudice delle leggi, si ritiene che la modifica costituzionale possa aprire nuovi spazi all’autonomia delle regioni e al sistema delle autonomie locali minando “l’assolutismo” del legislatore statale favorito dalle clausole di flessibilità con le quali la Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V del 2001 ha ridefinito gli equilibri tra legislazione statale e regionale sempre in favore della prima. Il contributo si sofferma poi sulla “scomoda coabitazione” dell’ambiente con gli altri interessi, valori primari di rango costituzionale presenti nell’art. 9 (paesaggio, patrimonio culturale) e 41 Cost. (iniziativa economica privata, salute, ambiente, sicurezza, libertà, dignità umana) arrivando ad escludere che la riforma abbia introdotto una gerarchia interna fra vecchi e nuovi valori primari e assoluti.File | Dimensione | Formato | |
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